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Un bel racconto è anche un buon investimento?

Se recentemente ti è capitato di sfogliare una rivista dedicata agli investimenti finanziari ci sono buone probabilità che ti sia imbattuto in almeno un articolo dedicato al “theme investing”, ovvero agli investimenti tematici: la robotica, la salute, le energie rinnovabili e le criptovalute vanno particolarmente di moda in questo periodo.

In questi articoli, molto convincenti, viene descritto come l’adozione di queste nuove tecnologie sia un trend inevitabile sul quale è opportuno, come investitori, capitalizzare: “l’adozione della robotica su vasta scala”, “veicoli elettrici”, “ricerca sulla genetica”, “shift demografici”.

Delle storie convincenti sono certamente anche buoni investimenti? Non necessariamente.

Cosa può andare per il verso sbagliato?

Gli investimenti tematici sembrano una grande idea: prendere profitto da macro trend apparentemente inevitabili ma chi intende investire in questi trend deve poter vincerecontemporaneamente, tre scommesse per ottenere i risultati sperati:

  1. Il macro trend deve andare nel verso sperato.
  2. Le società presenti nel proprio portafoglio “tematico” devono beneficiare significativamente di questo trend.
  3. I prezzi dei titoli “tematici” non devono riflettere completamente le potenzialità del trend nel momento in cui vengono acquistati.

La prima scommessa è apparentemente quella più facile e, purtroppo, le valutazioni da parte della maggioranza degli investitori si fermano qui.

Ad esempio alla fine degli anni ’90 gli investitori erano “impazziti” per le azioni internet. La storia era molto avvincente: la trasformazione dell’economia come la conosciamo grazie alle società internet. La storia si è rivelata essere vera, solo che il timing fu sbagliato, la transizione ha richiesto molto più tempo del previsto e questo non ha consentito alla maggior parte degli investitori di trarne beneficio, anzi.

Una bella idea ma una difficile applicazione

E’ fuorviante dare per scontato che tutte le azioni presenti nel portafoglio tematico (fondo o ETF che sia) siano ben posizionate per beneficiare pienamente del trend. Infatti è molto difficile individuare società che siano specializzate interamente nel prodotto o servizio caratteristico del tema che si desidera “cavalcare”. Facciamo un esempio, la blockchain: molte società presenti nei fondi tematici blockchain sono nomi come AT&T, Microsoft, Amazon. Possiamo davvero credere che il tema blockchain sia una componente significativa del business complessivo di queste società? Un eventuale positivo trend di questa nuova tecnologia avrà un impatto marginale sull’andamento di quelle azioni.

Il mercato “prezza” correttamente il trend?

Anche se un trend dovesse avere l’andamento sperato dall’investitore questo non necessariamente si tradurrà in rendimenti superiori rispetto a quelli di mercato (quelli ottenibili investendo in un indice diversificato, per intenderci). Del resto, i macro trends non sono certo un segreto. Se ne sei a conoscenza tu è certo che li conoscano tutti gli altri. Ottenere dei “sovra rendimenti” in queste circostanze è una impresa titanica, significherebbe riuscire ad individuare dei settori e delle società con potenzialità delle quali ancora il mercato, ovvero analisti, società e fondi di investimento, gestori ultra-specializzati non si sono ancora accorti. Occorrerebbe essere il più bravo (fortunato?) di tutti.

La maggior parte dei fondi (ed ETF) tematici falliscono

Data la difficoltà di azzeccare contemporaneamente tutte le scommesse di cui sopra è evidente che è un’impresa molto difficile cavalcare un trend ed ottenere risultati superiori a quelli medi di mercato. Solo il 49% dei fondi tematici presenti nel 2009 è sopravvissuto nel 2020, e di questi solo il 26% ha battuto l’indice azionario globale (nello specifico il MSCI World Index). Pertanto, le probabilità di azzeccare “ex-ante” un fondo “vincente” sono pari all’11,7% (45%*26%).

Rischi specifici

Inoltre, è importante essere ben consapevoli dei rischi che si corrono. Ad esempio, una nuova tecnologia può richiedere un tempo ben superiore a quello previsto prima di essere adottata; la competizione potrebbe diventare esasperata ed erodere i profitti, oppure le autorità di controllo potrebbero voler regolamentare un certo settore innovativo. C’è insomma il rischio di pagare troppo, oggi, il biglietto per partecipare alla corsa di un trend potenziale.

Controlla attentamente le partecipazioni del fondo

Controllare come sia costruito il portafoglio nel quale si intende investire ha una enorme importanza. E’ opportuno controllare i criteri di costruzione del portafoglio. Tutte le azioni beneficeranno del trend? Ad esempio, un fondo tematico sull’Intelligenza Artificiale (IA) potrebbe avere al suo interno azioni Amazon, Netflix, Spotify, società che certamente impiegano l’IA, ma a determinare il successo di queste azioni saranno sicuramente le abitudini di consumo dei clienti (ed eventuali loro modifiche), in misura ben superiore agli effetti della effettiva adozione dell’IA. Ad influenzare l’andamento del portafoglio tematico diventano quindi fattori ben diversi da quelli che l’investitore aveva previsto inizialmente.

Ora, spero, hai qualche strumento in più. Ma sei comunque convinto di poter azzeccare tutte e tre le scommesse per cavalcare un trend?

 

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Da ferragosto in vigore nuovi sgravi per le imprese

Alla vigilia di ferragosto è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 203, SO n. 30) un nuovo Decreto Legge, cd Decreto “Agosto” (DL 14 agosto 2020 n. 104), che fa seguito allo scostamento di bilancio deliberato dal Parlamento lo scorso 29 luglio, contenente ulteriori misure emergenziali per la ripartenza e il sostegno al lavoro e all’economia. In particolare, il Decreto ritocca termini e sospensioni già introdotti e, nei 115 articoli che lo compongono, inserisce un nuovo pacchetto di sgravi, intervenendo in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell’economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di supporto a diversi settori del nostro Paese. Il Decreto è entrato in vigore il 15 agosto 2020 e deve essere convertito in legge entro il 3 ottobre 2020.
Come rilevato da Confindustria (DL Agosto-nota di commento, 17 agosto 2020), nel Decreto, “pur non discostandosi dai precedenti più prossimi (DL Cura Italia, Liquidità e Rilancio), sia in termini di impostazione – vista la frammentazione delle misure su numerosi capitoli – sia rispetto alle finalità ultime – considerata l’assoluta prevalenza di misure “assistenziali” su quelle strutturali – emergono alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese, sebbene parziali e non del tutto coerenti con le proposte formulate da Confindustria.” Rispetto alle proposte formulate da Confindustria, si rileva l’assenza di alcune misure prioritarie, quali la cedibilità del credito d’imposta 4.0, la possibilità di modifica dei piani di ammortamento e recupero dell’IVA sui crediti non riscossi. In definitiva, non si intravede ancora una effettiva linea di rilancio strutturale degli investimenti.
Qui di seguito un focus sui principali contributi previsti nel Decreto Agosto per le attività imprenditoriali.

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE 2020 – 2021
Art. 79 Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale – Con una dotazione di 360 milioni (180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021), viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014, cd “Tax Credit per la riqualificazione delle strutture ricettive”. Il credito d’imposta spetta anche alle strutture che svolgono attività agrituristica; agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; alle strutture ricettive all’aria aperta.
L’intensità agevolativa del credito d’imposta è più che raddoppiata rispetto all’originaria versione del tax credit, essendo ora innalzata al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 (rectius per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019), laddove precedentemente si attestava al 30%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, e non si applica più la ripartizione in quote annuali prevista all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014.
Per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 10 del citato DL 83/2014. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, è previsto l’adeguamento del decreto attuativo.

BONUS PUBBLICITA’: INCREMENTO DELLA DOTAZIONE E INTRODUZIONE DI UN BONUS A FAVORE DI LEGHE E SQUADRE SPORTIVE
Art. 96 Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria – Vengono incrementati a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni) i fondi stanziati per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per il 2020. In particolare, all’art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017 convertito, come modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni: il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ inoltre previsto un incremento dall’8 al 10% della misura del Credito d’imposta per l’acquisto carta dei giornali, oltre a modifiche al Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Art. 81 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche – Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro ed effettuato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta, in regime de minimis, è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà al riparto tra i beneficiari in misura proporzionale, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

NUOVA SABATINI, INNOVATION VOUCHER, CONTRATTI DI SVILUPPO
Art. 60 Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese – Sono stanziate nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese, con un impegno finanziario complessivo di 774 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021:
• “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013), finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI, per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
• finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020; • interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a 300 milioni di euro per il 2020;
• contributi in forma di Innovation Voucher, i.e. voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
• agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
• aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Art. 64 Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore – Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l’anno 2025.
Al comma 3 dell’articolo ad oggetto, con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.

MORATORIA PER LE PMI IN RELAZIONE ALLE ESPOSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DI BANCHE E DI INTERMEDIARI FINANZIARI
Art. 65 Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 – Sono prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di sospensione:
• previsti all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020 conv. L. 27/2020), che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari;
• previsti all’art. 37-bis co. 1 del Decreto Liquità (DL 23/2020 conv. L. 40/2020), sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 DL 18/2020.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI USO NON ABITATIVO
Art. 77 Misure urgenti per il settore turistico – Sono apportate alcune modifiche al Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). In particolare, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali. L’agevolazione, inoltre è prorogata anche al mese di giugno, o al mese di luglio per gli stagionali.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
Art. 110 Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 – Il Decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio 2020. In particolare, questa opzione può avere rilevanza solo civilistica e contabile, oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.
Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni senza tenere conto della rivalutazione, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Come segnalato da Confindustria (DL Agosto-nota di commento, 17 agosto 2020), in ragione del fatto che la delineata disciplina di rivalutazione ai fini fiscali non è gratuita, sarebbe stato preferibile prevedere, in tali ipotesi, il recupero dell’imposta sostitutiva versata.
Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Il Sole 24 Ore (18 agosto 2020) osserva che tale procedura non comporta un corrispondente incremento della base di applicazione dei c.d. superammortamenti (art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015) e degli iperammortamenti (art. 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016). Queste maggiorazioni operano, infatti, sul costo di acquisizione dei beni, determinato secondo le regole dell’art. 110 del TUIR. La rivalutazione del Decreto Agosto non modifica, pertanto, le deduzioni per super ed iperammortamento.

Si segnala che la legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019) aveva introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31.12.2019.
Ai sensi dall’art. 12-ter del Decreto Liquidità (DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 40/2020) la rivalutazione può essere effettuata anche nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
Art. 106 Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole – Il Decreto interviene altresì sull’art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE
Art. 58 Fondo per la filiera della ristorazione – Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020. È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale) che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM. Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ DEI CENTRI STORICI TURISTICI
Art. 59 Contributo a fondo perduto per attivita’ economiche e commerciali nei centri storici – Con una dotazione di 500 milioni di euro, viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato significative presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure: 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del Decreto Agosto.

AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE CONCESSI DA REGIONI, PROVINCE AUTONOME, ALTRI ENTI TERRITORIALI, CAMERE DI COMMERCIO
Art. 62 Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese – Gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in L. 77/2020) concessi da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali, Camere di commercio, nell’ambito del nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato, possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31 dicembre 2019 a condizione che:
• non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
• oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
• oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.