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Promozione bollo 2021

Viene attivata anche per il primo semestre 2021 la promozione sull’imposta di bollo, che consente ai clienti di ottenere, a seguito di trasferimento titoli da altra banca, un bonus massimo di € 4.000 per il rimborso dell’imposta di bollo su strumenti finanziari (aliquota attuale 0,20%).

TIPOLOGIA PROMOZIONE
L’imposta di bollo oggetto di rimborso è pari allo 0,20% sui seguenti strumenti finanziari: Titoli Amministrato, Fondi, Sicav.
Sono escluse Gestioni e Polizze Assicurative.

A CHI E’ RIVOLTA
Nuovi clienti o già clienti (persone fisiche e giuridiche) che nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, trasferiscono titoli in BG da altro istituto per un controvalore minimo di 100.000 €.

OGGETTO PROMOZIONE
Rimborso dell’imposta di bollo pagata su:
-Titoli trasferiti* (max 1 mln)
*Il bonus così determinato sarà utilizzabile solo a rimborso dei bolli su Deposito Titoli, Fondi e Sicav generati nel corso del 2021.

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS
Il rimborso dell’imposta di bollo pagata avverrà alla fine di ogni semestre

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GESTIRE AL MEGLIO LA LIQUIDITÀ, DA BANCA GENERALI UN NUOVO COMPARTO MONETARIO

Banca Generali allarga la propria offerta finanziaria alla clientela con un nuovo prodotto esclusivo per Lux IM focalizzato sulla diversificazione valutaria. Dal 18 gennaio è sottoscrivibile il nuovo Global Markets, una risposta immediata per la gestione della liquidità. Il nuovo comparto utilizza un approccio di gestione da tesoreria in valuta estera, motivo per cui è caratterizzato da un portafoglio molto liquido e trasparente. In un contesto di mercato condizionato dall’incertezza legata agli sviluppi della pandemia ed ai tassi negativi, potrebbe essere interessante inserire nei portafogli soluzioni di investimento che consentano una diversificazione valutaria e nello stesso tempo non espongano a rischio di credito o di duration. Questa gestione si propone come molto efficiente proprio perché ha alla base un orientamento al rischio limitato ed una elevata liquidità dei sottostanti.

Global Markets è costruito su un orizzonte di investimento 2023 e sarà aperto al collocamento solo nei periodi in cui il livello di entrata delle valute risulti attraente ed in grado di generare valore sul periodo target.

L’obiettivo del fondo è quello di offrire una diversificazione valutaria sul dollaro americano e sulla valuta cinese, il renminbi, che ha un regime di ‘peg flessibile’ verso il dollaro americano. Il portafoglio obbligazionario sottostante realizza poi una strategia attiva con una maturity di circa 3 anni, su emittenti sia corporate che governativi. L’asset allocation è e flessibile e si adatta come una gestione di tesoreria alla situazione dei mercati, sfruttando anche situazioni di arbitraggio e il mispricing tra prezzo di mercato e fair value.

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Trust: imposte fisse per l’atto devolutivo e proporzionali solo all’effettivo trasferimento

Trust: imposte fisse per l’atto devolutivo e proporzionali solo all’effettivo trasferimento
(D’Amato Gregorio Pietro dottore commercialista in Brescia e Salerno)

La CTR Lombardia Sezione Staccata di Brescia sez. 25 con due sentenze identiche del 28/08/2020 ha richiamato la più recente giurisprudenza di cassazione in cui è stato affermato il principio per il quale il trasferimento di immobili al trustee che non sia beneficiario del trust “avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. E che si tratta di “titolarità solo strumentale e temporanea in quanto finalizzata al perseguimento delle finalità di cui all’atto costitutivo. E così successivamente in data 16/10/2020 la sezione 26 della medesima CTR ha stabilito che il trasferimento dei beni effettuato dal disponente (settlor) a favore del trustee non comporta la loro attribuzione definitiva a quest’ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e custodirli – in regime di segregazione patrimoniale – in vista del futuro trasferimento definitivo ai beneficiari del Trust. Perché ricorrano i requisiti per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale occorre un effettivo trasferimento di ricchezza
mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale all’attuazione degli scopi sottesi alla costituzione del vincolo segregativo, attribuzione che si realizza solo con il trasferimento finale del bene al beneficiario. Con il Trust non si configura un trasferimento di proprietà, avendo il Trustee un potere limitato e confinato rispetto a quello della proprietà.

Orientamenti giurisprudenziali Conformi:

Cass. civ. sez. VI – 5, Ord., (ud. 15-01-2020) 11-03-2020, n. 7003
Cass. civ. sez. VI – 5, Ord., (ud. 09-10-2019) 07-02-2020, n. 2897
CTR Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, sentenza 28 agosto 2020, n. 1822
CTR Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, sentenza 28 agosto 2020, n. 1823
CTR Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, sentenza 16 ottobre 2020 n. 2334
CTR Emilia Romagna Bologna del 24-02-2020 n. 583
CTR Campania Sez. 23 del 20/01/2020 n. 618
Difformi: Cass. Civ. Ord. del 15/01/2019 n. 734  – CTR Perugia 28/03/2017

La CTR Lombardia Sezione Staccata di Brescia con tre sentenze della Sezione n. 25 del 28 agosto 2020 nn. 1822 e 1823 e la sezione n. 26 del 16 ottobre 2020 n. 2334 ha nuovamente confermato, e ribadito quanto da giurisprudenza consolidata della Cassazione è stato ampiamente stabilito in merito agli atti devolutivi di trust che scontano l’imposta fissa sia per le imposte di registro, catastali ipotecaria e nulla è dovuto per l’imposta di donazione. Le tre sentenze qui in commento hanno confermato quanto dalla Cassazione stabilito incontrovertibilmente che oramai è un principio consolidato secondo cui con gli atti di devoluzione in trust non si verifica nessun arricchimento, e nessuna capacità contributiva si manifesta da parte del Trustee. Mentre, l’unico che invece non riesce a comprenderlo è l’Agenzia delle Entrate che persevera in tale sua opinione che non trova nessuna attenzione ed accoglimento da parte degli attenti e capaci Giudici di merito che sia in primo grado avevo accolto il ricorso dei ricorrenti così in appello sono stati rigettati gli appelli proposti alle già sentenze favorevoli dei contribuenti. Come sul dirsi errare è umano ma perseverare è diabolico.

La Sezione n. 25 della CTR Lombardia sez. staccata di BS con due sentenze gemelle nn. 1822 e 1823 del 28 agosto 2020 ha respinto l’appello dell’Ufficio  stabilendo che la più recente giurisprudenza ha affermato il principio per il quale il trasferimento di immobili al trustee che non sia beneficiario del trust “avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale, e con grande puntualità e precisione richiama le tale principio stabilito dalle sentenze della Cass. n. 975/18; Cass. n. 21614/16; Cass. n. 25478115, Cass. civ. sez. VI, n. 30821/2019.

L’affidamento comporta infatti solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari, senza trasferimento effettivo di proprietà in capo al trustee e senza un incremento patrimoniale in suo favore: “una vera manifestazione di forza economica – molto compiutamente i giudici della CTR stabiliscono che di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione
del trust viene attuata, e richiama, peraltro, quanto stabilito in merito dalla Cass. civ. sez. trib. n. 15453/2019. Nel caso di specie, è vero che l’atto di devoluzione riporta che “il trustee dispone dei beni in trust senza alcuna limitazione” ma aggiunge “salve quelle risultanti dal citato
atto istitutivo del trust. Inoltre, specifica espressamente che si tratta di “titolarità solo strumentale e temporanea in quanto finalizzata al persegui mento delle finalità di cui all’atto costitutivo”.

La sentenza della corte di Cassazione Sez. VI – 5, Ord., (ud. 11-09-2019) depositata il 26-11-2019, n. 30821, ed in maniera molto precisa richiamata dai giudici della Sezione 25ha dichiarato che è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte che ha espresso il consolidato orientamento secondo cui il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo (come verificatosi nel caso di specie) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”.

Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. n. 975/2018; Cass. n. 21614/2016; Cass. n. 25478/2015). Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea. Si deve rilevare che oramai la Cassazione è univoca nello stabilire che per gli atti sia istitutivi che devolutivi in trust si applichi l’imposta in misura fissa. Anche con tale pronuncia si consolida sempre più la corretta interpretazione della tassazione degli atti devolutivi in Trust che scontano la tassazione fissa, che non sfugge all’attenta e competente giurisprudenza sia di merito, come nel caso di specie per la sez. 25 con le sentenze in commento, che di legittimità al contrario della ormai anacronistica posizione dell’Agenzia delle Entrate che non fa altro che determinare inutili contenziosi che sin dal primo grado la vede soccombente.

Del resto la Cassazione è univoca in merito e la Cass. civ. n. 1131/2019 ha stabilito che:
a) “non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta”; b) “in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (…), il giudice di appello (…) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell’atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato”; c) “una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame (artt. 53 e 23 Cost.), attribuisce giusto rilievo al fatto che l’imposta prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990 non può che essere posta in relazione con “un’idonea capacità contributiva”, che il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sè un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta”. Questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale. In definitiva, stabilisce la consolidata giurisprudenza della Corte la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscalità neutrale.

Ricordando che poco prima ben 4 sentenze la Corte Suprema del 07/06/2019 nn. 15453-15455-15456, e del 21/06/2019 n. 16701 hanno stabilito la tassazione fissa degli atti devolutivi. La Corte con i precedenti citati ha affermato chiaramente che se si insiste su una interpretazione sistematica della norma per un tassazione proporzionale, si unisce ad un rilievo di carattere costituzionale: l’atto di costituzione del trust, l’atto segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall’effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata. Il trasferimento al Trustee è solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario.
Così, ugualmente la sezione n. 26 della stessa CTR Lombardia Sez. Staccata di Brescia, in maniera molto puntuale e precisa con la sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2020 ha rigettato l’appello dell’Ufficio,in merito al gravame proposto, con il quale riteneva che con l’istituto del Trust si fosse realizzato il trasferimento di proprietà in capo la Trustee e dunque era erronea la motivazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto di tassare l’atto a tassa fissa.

Gli attenti giudici nel ripercorre la struttura giuridica del trust con il quale si realizza da parte del disponente il trasferimento di un proprio diritto ad una persona di fiducia (trustee), la quale esercita il diritto sulla base dello statuto del trust (deed of trust) e delle istruzioni ricevute dal settlor (letters of wishes) e con l’obbligo di ritrasferire il diritto, entro un periodo di tempo prefissato, ad un terzo beneficiario (beneficiary).
Il trust prevede, di norma, la costituzione del trust da parte del disponente e successivamente che il medesimo disponente trasferisce uno o più beni al trustee. I Supremi Giudici di legittimità hanno chiarito che il trust «non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati al “trustee” il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi e richiama a tal fine la sentenza della Cass. civ. sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25800.

Pertanto, il trasferimento dei beni effettuato dal disponente (settlor) a favore del trustee non comporta la loro attribuzione definitiva a quest’ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e custodirli – in regime di segregazione patrimoniale – in vista del futuro trasferimento definitivo ai beneficiari del Trust. Perché ricorrano i requisiti per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale occorre un effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale all’attuazione degli scopi sottesi alla costituzione del vincolo segregativo, attribuzione che si realizza solo con il trasferimento finale del bene al beneficiario. E richiama da ultimo la sentenza della Cass. civ. sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 2897.

Con la conseguenza che “è illogico” affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari e ricimano quanto già stabilito dalla Cass. civ. sez. trib, sentenza del 07 giugno 2019, n. 15455. Va evidenziato che in merito alla soggettività giuridica del “Trust” l’ufficio sostiene volendo applicare le imposte in capo al Trustee che la “soggettività giuridica è data dalla circostanza che il Trust sia determinata sotto il profilo tributario, dall’art. 73 del TUIR come modificato dall’art. 1 comma 74, L. n. 296/2006.

A tal fine si deve per l’ennesima volta far rilevare all’Ufficio in merito i principi di diritto per la fattispecie della “soggettività giuridica” in via sintetica, può dirsi che con soggettività giuridica s’intende l’attitudine della persona di essere titolare, quale centro autonomo, di diritto e doveri e ciò vale sia per la persona fisica, sia per quella giuridica. Scrive infatti autorevole dottrina: “Capacità giuridica significa idoneità ad
essere titolari di poteri e doveri giuridici; idoneità sia della persona fisica sia della persona giuridica. La legge stabilisce che per essere titolari di situazione soggettive attive (ad esempio diritti di credito) e di situazioni soggettive passive (ad esempio obbligo di corrispondere gli alimenti) occorre essere ritenuti idonei a istituire tali rapporti: l’idoneità per le persone fisiche si acquista automaticamente alla nascita (art. 1.cc) e si estingue con la morte; le persone giuridiche l’acquistano con il riconoscimento.

La tesi dell’ufficio, evidenziano i giudici della CTR di Brescia, pertanto, è dunque non in linea con la giurisprudenza di legittimità. E, infatti, i motivi di appello appaiono tutti infondati posto che con il Trust non si configura un trasferimento di proprietà, avendo il Trustee un potere limitato e confinato rispetto a quello della proprietà. Del resto richiamano i giudici bresciani lo stesso articolo 2 comma 47 del D.L. n. 262/2006, in tema di trust, prevede che, nel caso in cui non vi sia effetto traslativo immediato, l’imposta sulle successioni e donazioni, dovuta anche per i vincoli di destinazione, deve essere richiesta solo nel momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario e non già al momento della costituzione dell’atto istitutivo o della donazione patrimoniale. Sul punto, infine, occorre evidenziare l’orientamento dominante della Suprema Corte (Cass. n. 19167/2019, Cass. n. 16699/2019, Cass. n. 734/2019, Cass. n. 31445/2018, Cass. n. 975/2018).

A tal fine vanno qui, giocoforza, ricordate i chiari arresti giurisprudenziali della Cassazione in merito, con la sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2043 che tornando ad occuparsi della soggettività giuridica del trust, confermando l’orientamento già in precedenza espresso dalla Cass. sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25478, in base alle quali: “l’istituzione di un trust non determina l’insorgenza di un nuovo soggetto giuridico dotato di propria personalità”. La S.C. rimarca il principio secondo cui “il trust, … concretizza un’entità patrimoniale costituita da un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, in rapporto a beni posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.”.

Il pregio della sentenza sopra richiamata è l’aver affrontato la soggettività a riceversi qualsiasi atto e nello specifico della trascrivibilità degli atti e pignoramenti dei beni posti in trust, in considerazione del fatto che la loro gestione viene attuata mediante una formale intestazione al trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari, essendo “l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi in quanto dispone in esclusiva del
patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione” (Cass. sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25800), ciò “non quale “legale rappresentante” di inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto”.
Il precipuo ruolo del trustee, delineato in ambito civilistico (s.v. in dottrina D. Zanchi, Diritto e pratica dei trusts, profili civilistici, Torino, 2008; AA.VV., Il trust nella gestione dei patrimoni, Torino, 2009, 41; AA.VV., Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale, il lungo cammino di un’idea, I quaderni della Fondazione italiana del notariato, 2013, 2, 83), rileva, per altro, anche nelle controversie inerenti le pretese erariali, essendo coerente con la caratteristica specifica dell’atto istitutivo di un trust affermare che l’atto non è in grado di dare vita ad un nuovo soggetto giuridico, bensì realizza un mero effetto segregativo Cass. n. 25478/2015.
L’applicazione dei principi statuiti dalla Cassazione influiscono – più o meno direttamente – su due aspetti d’interesse per coloro che operano con tale istituto:
– le modalità di espletamento delle trascrizioni presso i RR.II., in considerazione del fatto che il trust non determina l’insorgenza di un nuovo soggetto;
– l’incidenza ai fini fiscali del ruolo del trustee . (Per una disamina più generale si rinvia a M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001, 753; M. Bastianelli, Trust e fisco, Milano, 2014; C. Buccico (a cura di), Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei trust, in Dir. prat. trib., 2016, 6, 2346; E. Vial, Il trust, tipologia e disciplina fiscale, Verona, 2013), teso all’esercizio di un mero controllo sui beni in virtù di un’attribuzione patrimoniale che deve essere intesa come un’intestazione formale, priva di alcun incremento reale e concreto di ricchezza. “Il trustee…esercita responsabilmente ogni facoltà e potere connessi al diritto oggetto del trust perché tale diritto è suo ed egli, perciò, risponde (nel modello inglese) personalmente e illimitatamente per ogni obbligazione assunta. Non vi è distinzione di titolarità o di soggettività fra il trustee e il patrimonio stesso. Con un’ulteriore conseguenza: che nel trust non si pone mai un problema di alterità giuridica fra il trustee e la funzione perseguita dal trust e quindi, per esempio, di necessità di autorizzazioni”.
È allora evidente che trattandosi di una titolarità dei diritti di proprietà (attenzione non proprietà piena come già chiarito) del trustee, per esercitare i quali non ha bisogno dell’autorizzazione di nessuno, avendo ricevuto in anticipo le direttive con l’atto istitutivo non può parlarsi di soggettività del trust visto che quest’ultimo non è che un coacervo di beni soggetti al diritto dominicale del trustee ma solo obbligatorio.
Esito: Rigetta gli appelli dell’Ufficio
Riferimenti normativi:
Art. 23 Cost.
Art. 53 Cost.
Art. 2740 c.c.
Art. 73 del TUIR
Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006
D.Lgs. n. 346/1990

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I concorsi di bellezza degli investitori istituzionali.

Gli investitori istituzionali vengono identificati come “smart money”, concetto da contrapporre al “dumb money” (noialtri). Intelligenti contro stupidi insomma. Anzi viene continuamente ripetuto che dovremmo prendere decisioni di investimenti ispirate il più possibile a quelle degli infallibili investitori istituzionali. Purtroppo una ulteriore evidenza accademica sembra infrangere nuovamente questo mito.

Cosa accade infatti abitualmente? Gli investitori istituzionali impiegano molto tempo nella selezione dei gestori ai quali affidare la gestione di “porzioni” del portafoglio, ad esempio affido a tizio la gestione dell’azionario USA (i c.d. mandati). La selezione (e la supervisione) viene affidata a comitati interni spesso assistiti da ben remunerati consulenti esterni. Le selezioni culminano in qualcosa che ricorda la finale di un concorso di bellezza, i finalisti (i gestori) ora hanno l’occasione della vita; assistiti da presentazioni PowerPoint accattivanti possono dare sfoggio delle loro competenze e caratteristiche esclusive.

In Choosing Investment Managers (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3651476) Amit Goyal (University of Lausanne; Swiss Finance Institute), Sunil Wahal (Arizona State University (ASU) – Finance Department) e M. Deniz Yavuz (Purdue University – Krannert School of Management), analizzano come le finali di questi “concorsi di bellezza” siano effettivamente assai influenzate dai pregressi rapporti personali che i selezionatori hanno con i selezionati. Del resto cosa potrebbe aiutare maggiormente un candidato a vincere un concorso di bellezza che conoscere il giudice?

Due fattori giocano un ruolo determinate nella selezione dei gestori: le performances passate di questi ultimi e l’esistenza di relazioni personali pregresse. Però poi cosa accade?Le performaces dei gestori, una volta selezionati, risultano inferiori a quelle dei gestori scartati (o licenziati proprio a causa delle performances inferiori alla media di categoria); questo è un fenomeno ampiamente discusso, analizzato e validato accademicamente: come in una folle rincorsa i gestori scartati fanno meglio di quelli appena ingaggiati e viceversa sollevando pertanto molti dubbi sulla effettiva utilità dell’attività (spesso remunerata a peso d’oro) dei consulenti esterni incaricati di selezionare i gestori.

Inoltre i rendimenti dei gestori selezionati in forza di pregresse e consolidate relazioni sono indistinguibili da quelle dei gestori privi di relazioni con l’investitore istituzionale. Ovvero godere di una forte relazione aiuta certamente il gestore ad ottenere il mandato ma non aiuta in alcun modo l’investitore ad ottenere rendimenti maggiori.

Pertanto questo studio (Choosing Investment Managers) dovrebbe essere sempre presente sulla scrivania di chi la responsabilità di investire il denaro istituzionale, al fine di ottimizzare e canalizzare le energie solo dove è ragionevole attendersi del valore e solo dove ci siano chiare evidenze scientifiche ed accademiche.

Luca Cirillo | Empowering Investors

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Da ferragosto in vigore nuovi sgravi per le imprese

Alla vigilia di ferragosto è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 203, SO n. 30) un nuovo Decreto Legge, cd Decreto “Agosto” (DL 14 agosto 2020 n. 104), che fa seguito allo scostamento di bilancio deliberato dal Parlamento lo scorso 29 luglio, contenente ulteriori misure emergenziali per la ripartenza e il sostegno al lavoro e all’economia. In particolare, il Decreto ritocca termini e sospensioni già introdotti e, nei 115 articoli che lo compongono, inserisce un nuovo pacchetto di sgravi, intervenendo in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell’economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di supporto a diversi settori del nostro Paese. Il Decreto è entrato in vigore il 15 agosto 2020 e deve essere convertito in legge entro il 3 ottobre 2020.
Come rilevato da Confindustria (DL Agosto-nota di commento, 17 agosto 2020), nel Decreto, “pur non discostandosi dai precedenti più prossimi (DL Cura Italia, Liquidità e Rilancio), sia in termini di impostazione – vista la frammentazione delle misure su numerosi capitoli – sia rispetto alle finalità ultime – considerata l’assoluta prevalenza di misure “assistenziali” su quelle strutturali – emergono alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese, sebbene parziali e non del tutto coerenti con le proposte formulate da Confindustria.” Rispetto alle proposte formulate da Confindustria, si rileva l’assenza di alcune misure prioritarie, quali la cedibilità del credito d’imposta 4.0, la possibilità di modifica dei piani di ammortamento e recupero dell’IVA sui crediti non riscossi. In definitiva, non si intravede ancora una effettiva linea di rilancio strutturale degli investimenti.
Qui di seguito un focus sui principali contributi previsti nel Decreto Agosto per le attività imprenditoriali.

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE 2020 – 2021
Art. 79 Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale – Con una dotazione di 360 milioni (180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021), viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014, cd “Tax Credit per la riqualificazione delle strutture ricettive”. Il credito d’imposta spetta anche alle strutture che svolgono attività agrituristica; agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; alle strutture ricettive all’aria aperta.
L’intensità agevolativa del credito d’imposta è più che raddoppiata rispetto all’originaria versione del tax credit, essendo ora innalzata al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 (rectius per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019), laddove precedentemente si attestava al 30%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, e non si applica più la ripartizione in quote annuali prevista all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014.
Per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 10 del citato DL 83/2014. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, è previsto l’adeguamento del decreto attuativo.

BONUS PUBBLICITA’: INCREMENTO DELLA DOTAZIONE E INTRODUZIONE DI UN BONUS A FAVORE DI LEGHE E SQUADRE SPORTIVE
Art. 96 Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria – Vengono incrementati a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni) i fondi stanziati per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per il 2020. In particolare, all’art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017 convertito, come modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni: il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ inoltre previsto un incremento dall’8 al 10% della misura del Credito d’imposta per l’acquisto carta dei giornali, oltre a modifiche al Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Art. 81 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche – Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro ed effettuato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta, in regime de minimis, è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà al riparto tra i beneficiari in misura proporzionale, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

NUOVA SABATINI, INNOVATION VOUCHER, CONTRATTI DI SVILUPPO
Art. 60 Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese – Sono stanziate nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese, con un impegno finanziario complessivo di 774 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021:
• “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013), finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI, per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
• finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020; • interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a 300 milioni di euro per il 2020;
• contributi in forma di Innovation Voucher, i.e. voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
• agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
• aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Art. 64 Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore – Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l’anno 2025.
Al comma 3 dell’articolo ad oggetto, con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.

MORATORIA PER LE PMI IN RELAZIONE ALLE ESPOSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DI BANCHE E DI INTERMEDIARI FINANZIARI
Art. 65 Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 – Sono prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di sospensione:
• previsti all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020 conv. L. 27/2020), che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari;
• previsti all’art. 37-bis co. 1 del Decreto Liquità (DL 23/2020 conv. L. 40/2020), sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 DL 18/2020.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI USO NON ABITATIVO
Art. 77 Misure urgenti per il settore turistico – Sono apportate alcune modifiche al Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). In particolare, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali. L’agevolazione, inoltre è prorogata anche al mese di giugno, o al mese di luglio per gli stagionali.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
Art. 110 Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 – Il Decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio 2020. In particolare, questa opzione può avere rilevanza solo civilistica e contabile, oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.
Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni senza tenere conto della rivalutazione, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Come segnalato da Confindustria (DL Agosto-nota di commento, 17 agosto 2020), in ragione del fatto che la delineata disciplina di rivalutazione ai fini fiscali non è gratuita, sarebbe stato preferibile prevedere, in tali ipotesi, il recupero dell’imposta sostitutiva versata.
Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Il Sole 24 Ore (18 agosto 2020) osserva che tale procedura non comporta un corrispondente incremento della base di applicazione dei c.d. superammortamenti (art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015) e degli iperammortamenti (art. 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016). Queste maggiorazioni operano, infatti, sul costo di acquisizione dei beni, determinato secondo le regole dell’art. 110 del TUIR. La rivalutazione del Decreto Agosto non modifica, pertanto, le deduzioni per super ed iperammortamento.

Si segnala che la legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019) aveva introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31.12.2019.
Ai sensi dall’art. 12-ter del Decreto Liquidità (DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 40/2020) la rivalutazione può essere effettuata anche nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
Art. 106 Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole – Il Decreto interviene altresì sull’art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE
Art. 58 Fondo per la filiera della ristorazione – Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020. È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale) che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM. Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ DEI CENTRI STORICI TURISTICI
Art. 59 Contributo a fondo perduto per attivita’ economiche e commerciali nei centri storici – Con una dotazione di 500 milioni di euro, viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato significative presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure: 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del Decreto Agosto.

AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE CONCESSI DA REGIONI, PROVINCE AUTONOME, ALTRI ENTI TERRITORIALI, CAMERE DI COMMERCIO
Art. 62 Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese – Gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in L. 77/2020) concessi da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali, Camere di commercio, nell’ambito del nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato, possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31 dicembre 2019 a condizione che:
• non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
• oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
• oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.